Pergolati, Gazebi, Verande, Pergotende

  • 7 anni fa
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Quando è necessario il titolo abilitativo

Il Consiglio di Stato fa un po’ di chiarezza

Con la sentenza n. 306 del 25 gennaio 2017, il Consiglio di Stato è intervenuto in un Giudizio che vedeva contrapporsi l’Ufficio tecnico comunale ad un privato a cui era stato ordinato di demolire un “pergolato” con copertura e chiusura perimetrale realizzata con teli di plastica, ma in assenza di alcun titolo abilitativo

Il TAR della Campania aveva rigettato il ricorso ritenendo che «il materiale utilizzato, pur agevolmente amovibile siccome consistente in materiale plastico, non rende l’intervento ex se non sanzionabile con l’impugnato ordine demolitorio, in quanto, per come realizzato, riflette esigenze non di carattere meramente temporaneo»

Il Consiglio di Stato ha poi riformato quella decisione, chiarendo al contempo le differenze tra pergolato, gazebo, veranda e pergotenda.

In particolare:

  • “ Il pergolato costituisce infatti, una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze e consiste, quindi, in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due (o più) file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali posti ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone. Il pergolato, per sua natura, è quindi una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore e normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi. Quando il pergolato viene coperto, nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente amovibile (realizzata con qualsiasi materiale), è assoggettata tuttavia alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie. Il Consiglio di Stato, al riguardo, ha già affermato che il pergolato ha una funzione ornamentale, è realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, deve essere facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, e funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni (Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 5409 del 29 settembre 2011)”

    pergolato

  • Il gazebo, infatti, nella sua configurazione tipica, è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili. Spesso il gazebo è utilizzato per l’allestimento di eventi all’aperto, anche sul suolo pubblico, e in questi casi è considerata una struttura temporanea. In altri casi il gazebo è realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi.”

    gazebo

  • La veranda è il locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili. La veranda, realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, è caratterizzata quindi da ampie superfici vetrate che all’occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro. Per questo la veranda, dal punto di vista edilizio, determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma e necessita quindi del permesso di costruire.”

    veranda

  • La pergotenda è una struttura, la cui agevole realizzazione è oggi possibile grazie a nuove tecniche e nuovi materiali ed è destinata a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini) e viene installata per soddisfare esigenze non precarie (Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 1619 del 27 aprile 2016). “Le pergotende non si connotano, pertanto, per la temporaneità della loro utilizzazione, ma costituiscono un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo. Ciò premesso, la Sezione, nella stessa citata decisione, ha ritenuto che le pergotende, tenuto conto della loro consistenza, delle caratteristiche costruttive e della loro funzione, non costituiscano un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo”

    pergotenda

In conclusione, seguendo le indicazioni della Giurisprudenza, possiamo affermare che per l’installazione di una pergotenda, utilissima per vivere al meglio gli spazi esterni della casa soprattutto nei mesi estivi, non sia necessario richiedere o ottenere dal Comune alcuna autorizzazione.

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